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Statuto


Art.1 – Denominazione e sede legale
L’Associazione non riconosciuta “TRACCE DI MEMORIA” ha sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Monte Gelas, 26 presso l’abitazione dei signori Alessandro Petracca e Maria Teresa Beltrando.

Art.2 – Scopo associativo
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha quale scopo la ricerca storica e lo studio degli aspetti di interesse militare nella vita delle popolazioni montane della Provincia di Cuneo, con particolare ma non esclusivo riguardo alla storia del Corpo degli Alpini, dalla sua costituzione sino al termine del secondo conflitto mondiale. L’Associazione si prefigge di promuovere la cultura, i valori della pace, della democrazia ed i principi sanciti dalla Costituzione italiana, mediante la salvaguardia del ricordo delle persone che presero parte agli eventi bellici e l’analisi delle gravi conseguenze che i conflitti ed il totalitarismo hanno inflitto alle popolazioni della provincia di Cuneo. Nel perseguimento dello scopo associativo, l’Associazione:

  1. raccoglie, conserva e cataloga oggetti e documenti che le siano affidati da privati, enti morali ed enti pubblici; tutto il materiale affidato all’Associazione, salvo diversi accordi aventi forma scritta a pena di nullità, rimane di proprietà degli affidatari, che hanno diritto di ottenerne la restituzione previa richiesta, formalizzata per iscritto; nel caso detti oggetti e documenti siano impiegati in mostre, manifestazioni o altre iniziative, la restituzione avverrà al termine delle stesse;
  2. mette a disposizione di privati, enti morali ed enti pubblici il materiale raccolto e/o custodito, per finalità compatibili con lo scopo associativo, offrendo un’opera di pubblica utilità per chi sia interessato alla ricerca ed allo studio degli eventi bellici afferenti la provincia di Cuneo;
  3. organizza esposizioni museali, mostre, manifestazioni e rievocazioni storico-culturali, di carattere apartitico ed apolitico, anche con il patrocinio di enti pubblici, avvalendosi anche del patrimonio collezionistico di proprietà degli associati, o ad essa affidato da soggetti anche estranei all’Associazione;
  4. esercita ogni altra attività compatibile con lo scopo associativo, anche in collaborazione con privati, enti morali ed enti pubblici.

L’Associazione potrà altresì compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, ivi compresa l’apertura di un sito internet, necessarie, utili e comunque strumentali al raggiungimento delle finalità associative.

Art.3 – Soci
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione. Per il primo triennio di vita dell’Associazione, ricoprono tutte le cariche sociali. Possono diventare soci tutti i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno in Italia, valido ed efficace. La qualità di socio non è trasmissibile. Fra gli associati, siano essi fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; ogni associato ha un voto. L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute, che siano debitamente documentate dal socio e contabilizzate dall’Associazione. E’ espressamente esclusa la partecipazione temporanea o limitata alla vita dell’Associazione. L’ammissione all’Associazione avviene previa presentazione del candidato da parte di un socio fondatore o ordinario da almeno tre anni, che sia in regola con il pagamento delle quote associative e viene deliberata dall’Assemblea. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo e contenere le seguenti dichiarazioni:

  1. di voler partecipare alla vita associativa;
  2. di condividere gli scopi istituzionali, ed i principi a cui si conforma l’attività dell’Associazione;
  3. di accettare senza riserve lo Statuto e l’Atto costitutivo.

L’espulsione del socio viene deliberata dall’Assemblea nelle seguenti ipotesi:

  1. qualora il socio tenga comportamenti lesivi del buon nome, della serietà e dell’onorabilità dell’Associazione;
  2. quando il socio strumentalizzi l’Associazione, o l’attività da essa svolta, o gli oggetti ad essa affidati o da essa utilizzati, per finalità politiche o comunque contrarie agli scopi dell’Associazione.

Il recesso del socio avviene previa semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata R.R. o consegnata a mani del Presidente. Ogni socio è libero di ritirare gli oggetti, i libri, i documenti e quanto altro abbia affidato all’Associazione, previa comunicazione scritta al Presidente, salvo che detti beni siano in quel momento utilizzati per iniziative dell’Associazione. In tale ipotesi, il ritiro avverrà al termine dell’iniziativa in corso, anche nel caso di recesso del socio. Per l’utilizzo e l’esposizione degli oggetti affidati all’Associazione, il Presidente deve acquisire il previo assenso scritto del socio, del privato, dell’ente morale o dell’ente pubblico proprietario.


Art.4 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito e non danno diritto a compenso.

Art.5 – Assemblea
L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Approva il bilancio, delibera l’ammissione e l’espulsione dei soci, nomina le cariche sociali, delibera gli indirizzi a cui deve attenersi l’attività dell’Associazione. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro il 31 marzo. Viene altresì convocata ogni volta che il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L’avviso di convocazione dell’assemblea, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun socio a cura del Presidente del Consiglio direttivo, almeno sette giorni prima della data della prima riunione e deve contenere l’ordine del giorno. In caso di inerzia del Consiglio direttivo, l’Assemblea può essere convocata da ogni socio fondatore. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti ed alla presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell’Associazione. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art.6 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo attua gli indirizzi deliberati dall’Assemblea, in esecuzione dei quali determina le iniziative da intraprendere. Predispone il bilancio e tiene la contabilità dell’Associazione. E’ composto da tre membri, eletti ogni tre anni e rieleggibili. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea. Sono eleggibili tutti i soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, con almeno tre anni di anzianità.

Art.7 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione, anche in giudizio. E’ autorizzato a detenere ed utilizzare libretti di deposito bancario, intestati all’Associazione. E’ responsabile della cassa dell’Associazione. Convoca gli organi sociali e, previa consultazione con il Comitato direttivo, stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea, che presiede e di cui nomina il segretario. In sua assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano del Consiglio direttivo.

Art.8 – Entrate e contabilità
Il fondo dell’Associazione è regolato dagli artt. 37 e 38 del codice civile. E’ costituito:

  1. dalle quote associative;
  2. dal ricavato delle iniziative organizzate dall’Associazione;
  3. dai contributi e/o finanziamenti da parte di enti pubblici;
  4. da donazioni e/o lasciti ricevuti da parte di privati e/o enti morali;
  5. entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
  6. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo, che delibera sulle seguenti operazioni: apertura di conti correnti bancari e postali; stipulazione di contratti; emissione di assegni e prelevamento al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione. Le quote associative, da versare con scadenza annuale entro il 31 marzo, sono uguali per tutti gli associati e sono intrasmissibili. L’ammontare delle quote associative è deliberato dal Consiglio direttivo, che può fissare anche il pagamento di quote suppletive, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità dell’Associazione. Le quote associative non sono ripetibili in caso di recesso o espulsione del socio. In caso di mancato pagamento della quota associativa, il socio decade immediatamente dalle cariche associative eventualmente ricoperte e perde il diritto di voto. Durante la vita dell’Associazione, i soci non possono chiedere la divisione del fondo comune. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile, dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti, che illustri con trasparenza le entrate e le spese sostenute.


Art.9 - Divieto distribuzione utili
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art.10 – Durata e cause di scioglimento
L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie automaticamente nelle seguenti ipotesi:

  1. venir meno della pluralità degli associati o venir meno dei soci fondatori;
  2. impossibilità di funzionamento degli organi associativi;
  3. mancata convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio.

Lo scioglimento dell’Associazione, oltre che nei casi sopra elencati, da ritenersi tassativi, avviene per deliberazione dell’Assemblea, con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, i soci hanno diritto di recuperare tutti gli oggetti ad essa affidati; il Consiglio direttivo restituisce, entro sei mesi, tutti gli oggetti eventualmente ricevuti da terzi. Gli oggetti che non sia possibile restituire, gli archivi ed il materiale raccolto dall’Associazione saranno consegnati ad un ente morale o ente pubblico avente finalità analoghe a quelle dell’Associazione, designato dal Consiglio direttivo; in caso di mancato accordo sulla scelta di tale ente, gli oggetti, gli archivi ed il materiale raccolto dall’Associazione saranno consegnati al Comune di Cuneo. L’attivo o il passivo dell’associazione saranno ripartiti in parti uguali tra i soci.


Art.11 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni ed enti privati.

Art.12 - Tutela della riservatezza
In relazione agli artt. 13 e 23 d.lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i., l’Associazione tratta i dati dei soci e dei terzi, che abbiano rapporti di qualsiasi genere con l’Associazione, per finalità strettamente inerenti all’attività sociale, adottando tutte le misure previste e fornendo informativa circa i diritti dei titolari dei dati soggetti a trattamento, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione; responsabile del trattamento dei dati personali degli associati è il Presidente, incaricati del trattamento sono i membri del Consiglio direttivo.





"Tracce di Memoria" Associazione Culturale, Via Monte Gelas 26, 12011 Borgo S. Dalmazzo, CUNEO - CF 96074690049
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